La Direttiva 2014/95/UE

L’obiettivo della direttiva è quello di gettare le basi per un nuovo modello di reporting aziendale che integra la trasparenza finanziaria con altre informazioni necessarie per comprendere lo sviluppo, la performance e la posizione di una società, nonché l’impatto della sua attività nell’ambiente in cui opera.

 

 

La UE sta preparando delle linee guida per consigliare le aziende, e in misura minore gli Stati membri, sulle modalità di attuazione di questa direttiva. I funzionari della Commissione Europea hanno detto che le linee guida dovrebbero essere pubblicate nel primo trimestre del 2017. Si stanno, infatti, rivedendo le raccomandazioni della Task Force on Climate related Financial Disclosure (TCFD) con l’intenzione di allineare le linee guida alle raccomandazioni.

 

Recepimento: D.Lgs. 254 del 30 dicembre 2016

A chi si rivolge

Gli enti di interesse pubblico vincolati a questo decreto legislativo vengono individuati dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nello specifico:

a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione; b) le banche; c) le imprese di assicurazione; d) le imprese di riassicurazione; e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; f) le società di gestione dei mercati regolamentati; g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari (SGA); i) le società di intermediazione mobiliare (SIM); l) le società di gestione del risparmio (SGR); m) le società di investimento a capitale variabile (SICAV); n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; o) gli istituti di moneta elettronica; p) gli intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del TUB;

che, abbiano avuto su base consolidata, in media, durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 ed il cui bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei due seguenti criteri:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 di euro;

2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40.000.000 di euro;

Cosa rendicontare

  1. a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell’impresa;
  2. b) le politiche praticate dall’impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;
  3. c) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi;
  4. d) l’utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l’impiego di risorse idriche;
  5. e) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;
  6. f) l’impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull’ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio;
  7. g) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;
  8. h) rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori;
  9. i) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.

Si specifica che tale dichiarazione di carattere non finanziario entra nella relazione sulla gestione, e viene espressamente previsto che il revisore legale del bilancio ne verifichi l’avvenuta predisposizione.

Sanzioni

Sono previste sanzioni da euro 20.000 ad euro 100.000 agli amministratori dell’ente di interesse pubblico, obbligato a norma del presente decreto, i quali omettono di depositare, nei termini prescritti, presso il registro delle imprese la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario.

Riflessi sul climate change

Le tendenze, i cui segnali sono ormai chiari, sono quelle di uno spostamento dei business e delle politiche verso un’economia a basse emissioni di carbonio ed i rischi e le opportunità di investimento sono influenzati da questo processo. Gli investitori che desiderano ridurre il rischio hanno necessità di sviluppare un quadro completo delle esposizioni legate al clima delle società in portafoglio.

Nuovi spunti

Il modo in cui l’attività aziendale è rappresentata risulta fondamentale per modellare il modo in cui gli investitori e le altre parti interessate vedano e valutino una società. La forma di reporting aziendale utilizzata creerà forti incentivi nei consigli di amministrazione a stabilire i propri obiettivi e a decidere i mezzi per conseguire tali obiettivi. I modelli contabili e il quadro legislativo saranno quindi essenziali per la capacità di una società di creare valore sostenibile. Questo è il contesto in cui tali normative hanno il potenziale di fornire informazioni essenziali per investitori lungimiranti.

Con la speranza che questo decreto sia un passo positivo e che venga interpretato dai soggetti obbligati in modo strategico e non come un mero adempimento, riteniamo che un allargamento della base dei soggetti coinvolti non possa che innescare una più decisa transizione verso modelli di business più sostenibili, più solidi e competitivi in ambito internazionale.